L'AFFIDAMENTO FAMILIARE
L’Istituto Giuridico dell’affidamento familiare è regolato dalla legge 149/01 che ha modificato la legge 184/83. Il principio fondamentale è quello di assicurare al bambino il diritto di vivere in una famiglia, privilegiando tutti gli interventi volti al recupero e al sostegno di quella di origine. Si può ottenere l’affidamento temporaneo di un minore quando la sua famiglia d’origine non è in grado di assicurargli l’assistenza morale e materiale necessaria e il piccolo si trovi quindi in un ambiente familiare non idoneo. Possono essere oggetto di affidamento tutti i minori, anche non cittadini italiani, che si trovano nel territorio dello Stato. La situazione deve essere temporanea e non duratura. Tra le novità della nuova legge, la scomparsa degli orfanotrofi e degli istituti di assistenza pubblici e privati che, entro la fine del 2006, sono stati sostituiti dalle case famiglia.
Tipologie dell’affidamento
E’ un aspetto poco noto dell’affidamento. La legge prevede modalità diverse, scelte tenendo in considerazione le esigenze e gli interessi del bambino:
· L’affidamento può avvenire anche solo per una parte della giornata o della settimana, quando cioè i genitori d’origine non possono assicurare una presenza costante accanto ai figli (part time).
· Per un tempo breve e prestabilito a causa di una necessità transitoria, come ad esempio un ricovero in ospedale di un genitore, al temine della quale il bambino tornerà nella sua famiglia d’origine.
· Per un tempo prolungato (residenziale). E’ la modalità più comune ma anche più problematica; indicativamente questo tipo di affidamento, secondo la legge ha una durata di due anni. Può essere prorogato in base al progetto individuale e sempre nell’interesse del minore, verificando di volta in volta se è attuabile il suo rientro nella famiglia d’origine, o se necessario intervenire con altre soluzioni.